Omaggio con l'ordine: Niacinamide
Nakúp ešte za 23,50€a dopravu máš zadarmo
Non hai ancora un account da noi?
L’etichettatura dei cosmetici tutela il consumatore, offre certezza giuridica al produttore e rafforza la credibilità del marchio. Vediamo che cosa deve essere obbligatoriamente presente in etichetta, quali regole si applicano nell’UE e quali errori compaiono più spesso nella pratica.
Per produrre cosmetici non basta avere una buona formula, una bella confezione e una profumazione gradevole. Se si desidera immettere un prodotto cosmetico sul mercato, questo deve essere correttamente etichettato in conformità alla normativa europea vigente.
L’etichetta non è solo un elemento di design. È una parte importante della responsabilità normativa, della sicurezza e dell’affidabilità del prodotto.
Il consumatore vi cerca la composizione, la data di durata e il nome della persona responsabile del prodotto. Le autorità di controllo, a loro volta, verificano se il prodotto rispetta tutte le norme dell’UE — ed è qui che il marchio si trova per la prima volta nel punto in cui l’obbligo legale incontra la prima impressione visiva.
Per il produttore l’etichetta è uno spazio piccolo, ma molto importante. Deve comunicare chiaramente al cliente che cosa è il prodotto, come si usa, chi ne è responsabile, quale è la sua composizione, fino a quando è sicuro utilizzarlo e a che cosa bisogna prestare attenzione.
Nell’Unione europea, l’etichettatura dei prodotti cosmetici è disciplinata principalmente dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. L’articolo 19 stabilisce quali informazioni devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio di un prodotto cosmetico e prevede che tali informazioni siano indelebili, facilmente leggibili e visibili. L’elenco degli ingredienti deve essere espresso utilizzando le denominazioni comuni degli ingredienti riportate nel glossario di cui all’articolo 33; se non esiste una denominazione comune, si utilizza un termine tratto da una nomenclatura generalmente riconosciuta.
Contenuto dell’articolo
L’etichetta deve avere un buon aspetto, ma prima di tutto deve funzionare correttamente. Deve essere conforme alla formula, alla valutazione della sicurezza, alla documentazione del prodotto e ai requisiti del mercato in cui il prodotto viene venduto.
Non basta quindi progettare una grafica accattivante e aggiungere qualche frase attraente. Nel caso di un prodotto cosmetico, il produttore deve occuparsi anche delle informazioni obbligatorie, dei nomi corretti degli ingredienti, degli allergeni, della durata, del lotto, delle avvertenze, della lingua dell’etichetta e della leggibilità fisica sull’imballaggio specifico.
« Una buona etichetta deve essere veritiera, leggibile, indelebile, visibile, comprensibile e conforme alla composizione del prodotto e alla normativa cosmetica. »
Un prodotto cosmetico correttamente etichettato deve contenere diverse informazioni obbligatorie. Alcuni dati aiutano il consumatore nell’uso del prodotto, altri sono importanti per la tracciabilità, la sicurezza e il controllo.
La data di durata minima si utilizza quando un prodotto cosmetico ha una durata minima di 30 mesi o meno.
Per i prodotti con una durata superiore si indica di norma un simbolo PAO, cioè il periodo di utilizzo dopo l’apertura, ad esempio 6M, 12M o 24M, se tale informazione è pertinente per il tipo di prodotto.
Il contenuto nominale è la quantità di prodotto al momento del confezionamento. Nei cosmetici è indicato più spesso in millilitri o grammi.
Esempi:
Per confezioni molto piccole, prodotti monodose o campioni gratuiti, il contenuto nominale non sempre è obbligatorio. Tuttavia, il produttore deve distinguere tra il riempimento pratico e il dato riportato ai fini legislativi.
Nota per il produttore
Nel dosaggio dei prodotti, verifichi le tolleranze tecniche e le regole di controllo delle quantità. Per i prodotti preconfezionati nell’UE, esse sono disciplinate in particolare dalla direttiva 76/211/CEE del Consiglio, che stabilisce le deviazioni negative tollerate in funzione della quantità nominale del prodotto.
Ne deriva una regola semplice per il produttore: il contenuto nominale non deve essere una quantità stimata né un «riempito fino all’orlo». È un dato dichiarato preciso che deve basarsi sul processo di riempimento reale e corrispondere alla quantità indicata in etichetta.
L’elenco degli ingredienti di un prodotto cosmetico si indica nel seguente formato:
Ingredients: Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Alcohol, Parfum, Tocopherol, Linalool, Limonene.
La parola Ingredients: è importante e non viene tradotta: ha la stessa forma in tutte le lingue. È seguita dall’elenco degli ingredienti secondo il sistema INCI, ossia la International Nomenclature of Cosmetic Ingredients o le denominazioni comuni degli ingredienti utilizzate per l’etichettatura dei prodotti cosmetici.
Gli ingredienti si elencano in ordine decrescente in base alla loro quantità nel prodotto al momento dell’incorporazione nella formula. Gli ingredienti in quantità maggiore sono indicati all’inizio. Gli ingredienti con concentrazione inferiore all’1 % possono essere indicati in qualsiasi ordine dopo quelli con concentrazione superiore all’1 %.
Consiglio per i formulatori
Nel calcolo della composizione non è sufficiente guardare solo il nome commerciale della materia prima nel suo complesso. Molte materie prime cosmetiche sono miscele di più sostanze e, nella compilazione dell’elenco Ingredients, è necessario lavorare con i singoli componenti INCI.
Esempi tipici sono i sistemi conservanti, i solubilizzanti, gli emulsionanti, gli estratti vegetali in veicolo, i complessi attivi o le miscele commerciali che contengono più ingredienti INCI. Se una materia prima di questo tipo viene utilizzata nella formula, nell’elenco finale Ingredients non si indica il suo nome commerciale, ma i singoli componenti INCI secondo le regole di etichettatura.
Per ordinare correttamente gli ingredienti, è quindi necessario conoscere non solo il dosaggio della materia prima nella formula, ma anche la sua composizione interna. Il produttore dovrebbe basarsi sulla documentazione tecnica del fornitore, in particolare sulla specifica, sulla scheda tecnica, sul dettaglio INCI e sulle informazioni disponibili relative alla quota dei singoli componenti nella materia prima.
In pratica, ciò significa che se, ad esempio, si utilizza un 3 % di una miscela commerciale composta da più ingredienti INCI, ciascuno di questi può avere una quota reale diversa nel prodotto finito. Tale quota è rilevante per la corretta compilazione e l’ordinamento dell’elenco Ingredients.
Allo stesso tempo, non tutti i componenti presenti nella documentazione tecnica di una materia prima devono comparire automaticamente in etichetta. Le impurità nelle materie prime e le sostanze ausiliarie tecniche non presenti nel prodotto finito non sono considerate ingredienti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento 1223/2009. Nei casi limite, è opportuno basarsi sulla documentazione del fornitore e sulla valutazione della persona responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto.
Il nome INCI non è un nome commerciale, né un nome italiano, né una traduzione inglese. Si tratta di una nomenclatura standardizzata che consente di identificare lo stesso ingrediente in diversi paesi e lingue.
Per le materie prime di origine vegetale, il nome INCI deriva spesso dal nome botanico, quindi latino, della pianta. Pertanto, ad esempio, l’olio di mandorle non viene indicato come Almond Oil nell’elenco Ingredients, bensì come Prunus Amygdalus Dulcis Oil. Conta anche la parte di pianta utilizzata e la forma della materia prima.
È consigliabile verificare le denominazioni corrette nel database CosIng o nel glossario aggiornato delle denominazioni comuni degli ingredienti della Commissione europea. CosIng consente di cercare i nomi delle sostanze secondo la normativa cosmetica, i nomi degli ingredienti utilizzati a fini di etichettatura e anche i numeri CAS ed EC. Il database distingue tra voci attuali contrassegnate come active e voci storiche contrassegnate come not active.
Trattiamo questo argomento più dettagliatamente in un articolo dedicato: INCI, numeri CAS ed EC: come orientarsi negli ingredienti cosmetici.
I coloranti non vengono indicati nell’elenco degli ingredienti come «colorante rosa», «colore blu» o «pigmento rosso». Né si utilizza per essi il nome INCI nel senso della composizione chimica. Per i coloranti cosmetici si ricorre alla designazione con un numero CI, ovvero un Colour Index number. Il numero CI rappresenta la designazione standardizzata del colorante nell’elenco Ingredients.
I coloranti possono essere riportati alla fine dell’elenco degli ingredienti. Nei cosmetici decorativi disponibili in più tonalità si può utilizzare anche la dicitura may contain o +/-, se corrisponde al prodotto specifico e alla sua composizione.
La fragranza può essere indicata nell’elenco degli ingredienti come:
Il produttore può decidere se indicare la composizione profumata o aromatica con la denominazione generica Parfum o Aroma, oppure se elencare in modo più dettagliato alcuni componenti della fragranza. È tuttavia essenziale che gli allergeni regolamentati non vengano nascosti sotto la parola Parfum.
Se il prodotto contiene allergeni di fragranza regolamentati oltre i limiti previsti, questi devono essere indicati separatamente nell’elenco degli ingredienti. Ciò vale per gli allergeni indipendentemente dalla loro origine, dunque non solo nelle composizioni profumate, ma anche negli oli essenziali o estratti vegetali.
Nel settore cosmetico ci si imbatte sempre più spesso nell’indicazione % NOI, ossia la percentuale di ingredienti di origine naturale. Si tratta di un dato volto a mostrare al cliente quale parte del prodotto deriva da materie prime naturali o di origine naturale, secondo la metodologia di calcolo utilizzata.
Il NOI può essere un’informazione utile, ma il produttore deve usarla con cautela. Non è sufficiente riportare in etichetta un’alta percentuale di origine naturale senza chiarire secondo quale metodologia è stata calcolata né se il dato è dimostrabile.
Nel calcolo del % NOI occorre partire dalla composizione esatta della formula, dalla documentazione dei singoli ingredienti e dai dati forniti dai fornitori. Per le materie prime composte bisogna considerare da quali sostanze sono costituite e quale parte di esse può essere considerata naturale o di origine naturale secondo un determinato standard o metodo di calcolo.
È importante distinguere tra un’affermazione sull’origine naturale e un cosmetico naturale o biologico certificato. Un elevato % NOI di per sé non significa che il prodotto sia certificato BIO, organic, COSMOS Organic o secondo un altro standard certificato.
Nota pratica
Se il produttore indica in etichetta o nella comunicazione di marketing la percentuale di ingredienti di origine naturale, deve essere in grado di dimostrare tale dato. Il calcolo deve essere coerente, documentabile e basato sulla documentazione relativa agli ingredienti utilizzati. La norma ISO 16128-2 fornisce un quadro per determinare il contenuto naturale, di origine naturale, organico e di origine organica dei prodotti cosmetici, ma non disciplina la comunicazione del prodotto, le affermazioni in etichetta né i requisiti normativi per i cosmetici.
Sulle etichette dei cosmetici compaiono spesso vari simboli, loghi e marchi. Alcuni sono semplici icone grafiche, altri rappresentano certificazioni indipendenti o standard verificati. Per il produttore è importante sapere che un logo di certificazione non può essere aggiunto all’etichetta solo perché si adatta al design o ispira fiducia.
Marchi di certificazione come COSMOS, Ecocert, EU Ecolabel, Leaping Bunny e altri sono vincolati a regole specifiche, a un processo di approvazione e al controllo da parte dell’organismo di certificazione. La certificazione è disciplinata dalle norme dello standard specifico e non può essere sostituita da una semplice dichiarazione di marketing interna.
In ambito cosmetico occorre distinguere tra l’impressione generale data dal marketing e l’etichettatura certificata. Il produttore non dovrebbe usare liberamente la parola BIO o organic solo perché il prodotto contiene un olio vegetale, un estratto o ingredienti dall’aspetto naturale.
Affinché un prodotto possa riportare il logo di un organismo di certificazione, deve rispettare le regole dello standard specifico e superare un processo di certificazione.
Nella certificazione di prodotti cosmetici organici e naturali si valutano, ad esempio, i seguenti aspetti:
In pratica, ciò significa che il produttore non può utilizzare un logo di certificazione se non dispone di una certificazione valida. Allo stesso modo, non dovrebbe dare l’impressione di un cosmetico BIO certificato se il prodotto soddisfa solo criteri interni o di marketing del marchio.
In etichetta può comparire anche un’icona grafica propria, ad esempio «vegan», «natural», «handmade» o «eco packaging». Tali indicazioni devono comunque essere veritiere, comprensibili e non fuorvianti.
Se l’etichetta contiene simboli che richiamano delle certificazioni, il produttore deve avere chiaramente documentato che cosa significano e in base a che cosa li utilizza.
Un codice QR può essere un ottimo complemento dell’etichetta. Può rimandare a informazioni approfondite sul prodotto, spiegazioni degli ingredienti, istruzioni, video, indicazioni sul riciclo o altri materiali informativi.
Non dovrebbe però essere considerato una semplice alternativa alle informazioni obbligatorie.
Le informazioni obbligatorie devono essere accessibili nel modo richiesto dalla normativa cosmetica. Se per motivi pratici non è possibile riportare direttamente determinate informazioni, queste possono figurare, ad esempio, in un foglietto illustrativo allegato o fissato, in un’etichetta aggiuntiva, una fascetta, un cartellino o una scheda.
I produttori sbagliano più spesso nei dettagli che, tuttavia, possono rivelarsi molto importanti in sede di controllo o di vendita.
Un’etichetta corretta non è una formalità da aggiungere all’ultimo momento prima della stampa. È il risultato della formula, della valutazione della sicurezza, dei requisiti legislativi, della soluzione di imballaggio e di una comunicazione responsabile.
Per il produttore un’etichetta ben preparata è al tempo stesso una protezione e un biglietto da visita di professionalità. Per il cliente è la prova che il prodotto ha un’origine chiara, una composizione definita, un modo d’uso indicato e una persona responsabile identificata.
Una buona etichetta non appare sovraccarica, non nasconde le informazioni importanti e non cerca di sostituire i fatti con belle icone. Una buona etichetta contribuisce a far percepire il prodotto come affidabile e fornisce al cliente esattamente le informazioni di cui ha bisogno.
Secondo il Regolamento 1223/2009, l’etichetta deve riportare il nome o la funzione del prodotto, il nome e l’indirizzo della persona responsabile, il contenuto nominale, la data di durata minima o il simbolo PAO, le avvertenze particolari, il numero di lotto, l’elenco degli ingredienti nel formato Ingredients: e gli allergeni presenti oltre i limiti stabiliti.
La data di durata minima si indica quando il prodotto ha una durata di 30 mesi o meno. Per durate più lunghe di solito si usa un simbolo PAO, che rappresenta il periodo di utilizzo dopo l’apertura (ad esempio 6M, 12M, 24M), se tale informazione è pertinente per il tipo di prodotto.
Gli ingredienti si indicano secondo il sistema INCI e sono ordinati in base alla loro quota nel prodotto al momento dell’incorporazione nella formula. Gli ingredienti presenti in quantità maggiore compaiono per primi. Gli ingredienti sotto l’1 % possono essere elencati in qualsiasi ordine dopo quelli oltre l’1 %. Per le materie prime composte non si indica il nome commerciale, ma i singoli componenti INCI.
No. Il produttore non dovrebbe usare liberamente la parola BIO o organic solo perché il prodotto contiene un olio vegetale, un estratto o ingredienti di aspetto naturale. Per poter utilizzare il logo di un organismo di certificazione, il prodotto deve rispettare le regole di uno specifico standard (ad esempio COSMOS, Ecocert) e superare un processo di certificazione.
In linea generale no. Un codice QR è un complemento adatto per informazioni aggiuntive, istruzioni o indicazioni sul riciclo, ma le informazioni obbligatorie devono essere accessibili fisicamente — sulla confezione, in un foglietto illustrativo allegato, su una fascetta, un cartellino o una scheda, secondo le regole di etichettatura.
I coloranti si indicano tramite un numero CI (Colour Index). La mica, ad esempio, corrisponde a CI 77019; il diossido di titanio a CI 77891; l’ossido di ferro rosso a CI 77491. Nei cosmetici decorativi con più tonalità si può usare la dicitura may contain o +/-.
% NOI è la percentuale di ingredienti di origine naturale nel prodotto. L’indicazione può essere utilizzata se il valore è stato calcolato secondo una metodologia chiara (ad esempio secondo il quadro ISO 16128-2) e il produttore è in grado di dimostrarlo con la documentazione relativa agli ingredienti. Un % NOI elevato non significa tuttavia automaticamente che il prodotto sia un cosmetico BIO o organic certificato.